Verifiche
Ascensori
VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI, PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI E MONTASCALE
Ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i.
Sei il proprietario di un immobile o il suo legale rappresentante?
Allora sei tenuto a effettuare regolare manutenzione degli ascensori e nuovi impianti ascensori, nonché a sottoporre gli stessi a verifica periodica come disciplinato dal D.P.R. 162/99 e s.m.i. Capo II.
Il D.P.R. 162/99 e s.m.i si applica a tutti gli ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale, ad eccezione dei seguenti:
- ascensori e montacarichi con una corsa inferiore ai 2 metri
- ascensori e montacarichi azionati a mano
- ascensori o montacarichi che non sono installati stabilmente montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg
- ascensori da cantiere, impianti a fune, comprese le funicolari
- ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico
- ascensori al servizio di pozzi miniera
- ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro elevatori di scenotecnica
- ascensori installati in mezzi di trasporto o treni a cremagliera
- ascensori o montacarichi per miniere e navi
- scale mobili e marciapiedi mobili
La verifica periodica per la sicurezza degli ascensori è volta ad accertare:
- le condizioni di efficienza delle componenti da cui dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto;
- Il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza tra cui: i dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, i dispositivi di paracadute che impediscono la caduta delle cabina o movimenti ascendenti incontrollati, i dispositivi di limitazione di velocità eccessiva, ammortizzatori a dissipazione di energia, i dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza (quando sono utilizzati come dispositivi paracadute) e i dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici;
- il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
COME FARE
CHI È IL RESPONSABILE
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è responsabile diretto dell’impianto installato, è pertanto tenuto a sottoporlo a regolare verifica periodica.
QUAL'È L'ITER
PRIMO STEP
MESSA IN SERVIZIO
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, prima dell’utilizzo degli impianti, ne deve comunicare al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto, la messa in servizio, entro 60 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore.
La comunicazione deve contenere:
- l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
- la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
- il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17;
- la copia della dichiarazione di conformità;
- l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;
- l’indicazione di un Organismo Notificato o di un Soggetto Abilitato, come IPI, incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1.
L’ufficio competente del Comune assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia ad IPI per effettuare le Verifiche Periodiche.
SECONDO STEP
VERIFICHE PERIODICHE
Trascorsi due anni dalla comunicazione di messa in servizio, deve essere effettuata la prima delle verifiche periodiche che si ripeterà ogni 2 anni per tutta la vita dell’impianto; il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante deve accertarsi che durante l’esecuzione della verifica periodica l’impianto sia accompagnato dalla relativa documentazione tecnica, della comunicazione con cui il Comune ha assegnato la matricola, e nel caso di verifica successiva alla prima il verbale della verifica periodica precedente.
TERZO STEP
VERIFICHE STRAORDINARIE
Il D.P.R. 162/99 Art. 14, stabilisce l’obbligo di effettuare una verifica straordinaria in caso di:
- Modifiche sostanziali all’impianto ascensore non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione cioè riguardanti il cambiamento della velocità, il cambiamento della portata, il cambiamento della corsa, il cambiamento del tipo di azionamento quali quello elettrico o idraulico, la sostituzione del macchinario, del quadro elettrico, della cabina con la sua intelaiatura;
- del gruppo cilindro pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali (art. 2 comma 1 lettera cc );
Esito negativo di precedente Verifica Periodica; - Incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio.
NON LAVORIAMO PER VOI,
MA INSIEME A VOI
Collaboriamo con aziende di diversi settori per le attività di verifica e certificazione di impianti, apparecchi e attrezzature.
Siamo in grado di seguire realtà aziendali di tutte le dimensioni, dalla piccola alla grande impresa, affiancandole in tutte le fasi di verifica e certificazione di impianti, apparecchi e attrezzature secondo le normative vigenti.